stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
nascondi
  • Articoli
  • FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

    Capo I
    PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI
    VALUTA TESORO
  • 5
  • 6
  • 7

  • SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE
    ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE
    DEI RENDICONTI.
  • 8
  • NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1985
al: 24-7-1995
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
  hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per la somministrazione dei fondi  occorrenti  alle  rappresentanze
diplomatiche ed agli uffici consolari nonche' per le altre  spese  da
effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri  e'
istituito,  presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,  un  conto
corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero. 
  Il Ministero  degli  affari  esteri  versera'  anticipatamente  sul
predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di
previsione  della  spesa,  le  somme  occorrenti  al  contabile   del
portafoglio per le operazioni di rimessa  all'estero  che  lo  stesso
dovra'  presumibilmente  effettuare,  comprese  quelle  relative   al
rimborso delle eventuali differenze di cambio. 
  I  versamenti  di  cui  al   comma   precedente   sono   effettuati
periodicamente sulla base  di  preventivi  di  massima  disposti  dal
Ministero degli affari esteri. 
  A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli
affari esteri provvedera' periodicamente al rimborso al contabile del
portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso  in
precedenza effettuati. 
  Le operazioni effettuate dal contabile del portafoglio ai sensi del
presente articolo sono soggette al controllo successivo  dell'ufficio
di riscontro della Corte dei conti, istituito con  legge  9  dicembre
1928, n. 2783.