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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1985, n. 2

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 marzo 1985, n. 72 (in G.U. 13/03/1985, n.62).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal: 2-3-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
ulteriormente,  fino  al  31  dicembre 1985, il trattamento economico
provvisorio  dei  dirigenti  civili  e  militari  dello  Stato  e del
personale  ad  essi  collegato,  riconoscendo  altresi'  un  parziale
adeguamento  del  trattamento  medesimo  in  attesa della definizione
legislativa  della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  trattamento  economico  provvisorio  del  personale  di cui
all'articolo  1  della  legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato
negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, e' prorogato fino
al 31 dicembre 1985. ((2))
  2.  Con  decorrenza  1  gennaio  1985, sono maggiorati del 4,50 per
cento  gli  stipendi  iniziali  annui  lordi, nelle misure risultanti
dall'applicazione  dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79,
e  le  classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale
di cui al precedente comma 1.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  28  febbraio  1986,  n.  49  (in  G.U. 01/03/1986, n. 50)
convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 aprile 1986, n. 120
(in  G.U.  26/04/1986,  n.  96)  ha  disposto  (con l'art. 1) che "Il
trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1
del   decreto-legge   11   gennaio   1985,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  8  marzo  1985, n. 72, come determinato
dall'articolo  1  della legge medesima, e prorogato fino al 30 aprile
1986."