stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 agosto 1884, n. 2644

Concernente le derivazioni di acque pubbliche. (084U2644)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-2-1885
al: 31-12-1916
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nessuno puo' derivare acque  pubbliche,  ne'  stabilire  su  queste
mulini ed altri opifici, se non ne abbia un titolo legittimo o non ne
ottenga la concessione dal  Governo,  la  quale  e'  assoggettata  al
pagamento di un canone, ed alle condizioni stabilite  dalla  presente
legge.