Col quale sono ammesse al corso legale nello Stato le monete d'oro da
franchi venti coniate dalla Svizzera in conformità del sistema
fissato colla legge 24 agosto 1862, n. 788, e della convenzione
monetaria 5 novembre 1878. (084U2265)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1884
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)