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REGIO DECRETO 4 maggio 1884, n. 2265

Col quale sono ammesse al corso legale nello Stato le monete d'oro da franchi venti coniate dalla Svizzera in conformità del sistema fissato colla legge 24 agosto 1862, n. 788, e della convenzione monetaria 5 novembre 1878. (084U2265)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))