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REGIO DECRETO 6 marzo 1884, n. 2085

Che modifica l'articolo 42 del regolamento pel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi ed a cavallo. (084U2085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))