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REGIO DECRETO 17 febbraio 1884, n. 1960

Sull'equipaggio delle barche a vapore armate per servizi vari fuori delle sedi dipartimentali marittime. (084U1960)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1884 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto in data 5 ottobre 1878, n. 4633, per l'armamento del R. naviglio;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'equipaggio delle barche a vapore, armate per servizi vari fuori delle sedi dipartimentali marittime, sarà il seguente:

Un capotimoniere o nocchiere di 2ª classe, comandante;
Un macchinista di 3ª classe;
Due fuochisti;
Due marinari.

Al personale sovraindicato, da considerarsi come imbarcato su Regie navi armate, sarà corrisposto: la razione viveri di bordo in contanti; ai sottufficiali il trattamento tavola; ed i seguenti supplementi mensili a carico del capitolo Armamenti navali del bilancio Marina:

Al comandante . . . L. 30 (trenta), oltre l'alta paga.
Al macchinista . . . » 30 (trenta).
Ai fuochisti . . . . » 36 (trentasei).
Ai marinari . . . . » 15 (quindici), oltre l'alta paga.

Le disposizioni anzidette avranno effetto a far tempo dal 1° marzo 1884.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1884.

UMBERTO.

Del Santo.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.