stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 marzo 1884, n. 1958

Che sostituisce un nuovo articolo all'articolo 9 della legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (Serie 2ª). (084U1958)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-3-1884 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 9 della legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (Serie 2ª), è sostituito il seguente:

«Le quote con questa legge assegnate che rimarranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa, anderanno in diminuzione delle somme inscritte nel bilancio, di cui agli articoli 6 e 7.

Nei limiti delle quote medesime potranno però, ove ne sia il caso, essere concessi assegni vitalizi:

a) A coloro che riconosciuti dalla Commissione di cui all'art. 1 non furono tuttora ammessi a goderne i vantaggi, perché impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero senza loro colpa a trovarsi nella condizione economica prescritta;

b) Alle vedove ed agli orfani degli assegnatari per una parte dell'assegno spettante al marito o al padre nella proporzione stabilita dalla vigente legge sulle pensioni militari, semprechè sia comprovato il matrimonio preesistente all'epoca del fatto pel quale il marito o il padre acquistò titolo all'assegno;

c) A coloro che non poterono utilmente invocare i benefizi della legge 4 dicembre 1879, nel termine fissato dall'art. 13 e che presenteranno la loro domanda entro il termine perentorio di un anno dalla promulgazione della presente legge, e sarà riconosciuta dalla Commissione ammissibile per assegno.

Per gli assegni di cui alla lettera C, il fondo di lire 740,000, stanziato in bilancio in virtù delle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (Serie 2ª), 22 luglio 1881, n. 349 (Serie 3ª), e 16 luglio 1882, n. 893 (Serie 3ª), è aumentato di altre lire 10,000.»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1884.

UMBERTO.

A. Magliani.
Ferrero e Del Santo

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.

---------------
Nota redazionale
Il testo delle firme è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 23/03/1884, n. 68 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.