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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1984, n. 723

Modificazioni agli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (regolamento organico del Corpo della guardia di finanza).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-11-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di decentrare alcuni compiti già demandati al comandante generale della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, sono così modificati:
"Art. 93. - I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneità voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto.
Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27.
Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare è disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza.
Art. 94. - In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, può autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1984

PERTINI CRAXI - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1984

Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 3