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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 520

Modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1984, n. 708 (in G.U. 26/10/1984, n.296).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1984)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-10-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera
((fino al 30 aprile 1985))
per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.