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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2018)
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Testo in vigore dal: 23-8-1984
al: 2-2-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 107, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1973; 
  Sentite le commissioni  paritetiche  per  le  norme  di  attuazione
previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 1984; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e  per  la  funzione
pubblica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il tribunale regionale di giustizia  amministrativa  istituito  con
l'art.  90  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto   Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,  ha  sede  a  Trento.  La  sua  circoscrizione  comprende  la
provincia di Trento. 
  Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la  qualifica
di presidente e cinque con la qualifica di consigliere  di  tribunale
amministrativo regionale. 
  Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al
terzo comma del successivo  art.  2,  sono  designati  dal  consiglio
provinciale di Trento e sono  nominati  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere
del consiglio di  presidenza  della  giustizia  amministrativa.  Essi
durano  in  carica  cinque  anni  e  non  possono  essere  nuovamente
designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra  sede  e
nei loro confronti non trova applicazione il  disposto  dell'art.  19
della legge 27 aprile 1982, n. 186.  Per  il  periodo  di  durata  in
carica ai predetti due magistrati si applicano le norme  sullo  stato
giuridico e sul trattamento economico dei  magistrati  amministrativi
regionali. 
  Il  collegio  giudicante  e'  composto  del  presidente  e  di  due
consiglieri,  dei  quali  uno  tra  quelli  nominati  ai  sensi   del
precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni
caso da un magistrato di carriera. 
  Per  l'assolvimento  delle  funzioni  del  tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A,  allegata
alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unita' nella
qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.