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LEGGE 31 luglio 1984, n. 400

Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-11-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
"Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:
falsità prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il fatto non concerne un testamento olografo;
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale;
rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale;
furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale;
ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale".