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LEGGE 30 luglio 1984, n. 399

Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  29-11-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Aumento della competenza del conciliatore


L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali".