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LEGGE 31 maggio 1984, n. 191

Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-6-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


Le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:
"a) diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare";
"d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:
3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;
0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;
2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1984

PERTINI CRAXI - VISENTINI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI