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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1984, n. 48

Richiamo alle armi, nell'anno 1984, di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per aggiornamento e addestramento.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  18-4-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1


Nel corso dell'anno 1984 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:
millecentodue ufficiali, centosessantuno sottufficiali e ottocentotrentadue militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
quaranta ufficiali e cinquantaquattro sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.