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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1984, n. 46

Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  2-4-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, concernente disposizioni per le operazioni di stazzatura delle navi;
Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 958, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata a Londra il 23 giugno 1969;
Ritenuta la necessità di aggiornare, limitatamente alle navi disciplinate dalla predetta convenzione internazionale, le procedure attinenti alle operazioni di stazzatura nonché al rilascio dei certificati di stazza;
Udito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 20 gennaio 1984;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1


Le disposizioni del presente regolamento riguardano la stazzatura, secondo le regole tecniche contenute negli allegati alla convenzione internazionale adottata a Londra il 23 giugno 1969 e ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958, delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali.
Le predette disposizioni si riferiscono sia alle navi da stazzare in Italia, sia a quelle da stazzare all'estero, ai sensi del primo comma dell'art. 139 del codice della navigazione.