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REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1826

Col quale si fa un'aggiunta all'articolo 13 del regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale. (083U1826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-1-1884
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (Serie 3ª), sul Tiro  a  segno
nazionale; 
 
  Visto il Nostro  decreto  in  data  15  aprile  1883,  con  cui  e'
approvato il regolamento per l'attuazione  della  legge  sul  Tiro  a
segno nazionale; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per  gli
affari dell'Interno e della Guerra, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 13 del regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a
segno nazionale, approvato col Nostro  decreto  15  aprile  1883,  e'
aggiunto il seguente comma: 
 
  «Qualora alla prima votazione non intervenga il terzo dei  soci,  e
si debba procedere ad una  seconda  votazione,  questa  sara'  valida
qualunque sia il numero dei  soci  intervenuti  all'adunanza  per  la
nomina della presidenza suddetta.» 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1883. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Ferrero.  
                                                            Depretis. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Savelli.