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LEGGE 31 dicembre 1883, n. 1795

Sugli impiegati temporanei delle cessate amministrazioni del Censo. (083U1795)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1884 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il disposto dell'articolo 43, alinea 2, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, è esteso agli impiegati temporanei della cessata Amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata Direzione del censo per le provincie venete, ed agli impiegati degli uffici, pure cessati, che succedettero alla detta Amministrazione e Direzione.

Questa disposizione è estesa anche agli impiegati temporanei della cessata Giunta del censimento romano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.