stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 dicembre 1883, n. 1789

Che proroga l'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane. (083U1789)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 14-1-1884
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'esercizio provvisorio delle ferrovie  dell'Alta  Italia  e  delle
ferrovie Romane assunto dal Governo in forza  della  legge  8  luglio
1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre  1881,  n.  545  (Serie  3ª),
sara' continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° gennaio al  30
giugno 1884. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 25 dicembre 1883. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         Genala. 
                                                         A. Magliani. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Savelli.