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REGIO DECRETO 27 settembre 1883, n. 1684

Che dichiara istituto pubblico educativo la casa di educazione ed istruzione che ha sede nell'ex convento di S.ª Caterina in Aosta. (083U1684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1883
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  14-12-1883

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le RR. patenti del 15 marzo 1833 e 23 luglio 1836, risguardanti la Casa di educazione e d'istruzione istituita nell'ex-Convento di S. Caterina in Aosta, delle quali risulta che di quell'edificio e rispettive adiacenze, ceduta originariamente in enfiteusi al comune per mantenervi delle scuole femminili, passò il dominio utile alle suore di S. Giuseppe, con gli stessi obblighi già imposti al comune, e colla condizione della riversibilità al Demanio qualora l'Istituto per qualsiasi causa avesse a cessare;
Veduto d'altronde che per alcune disposizioni contenute nelle stesse RR. patenti sopraccitate, e segnatamente per quelle degli articoli 5 delle RR. patenti 15 marzo 1833 e 3 delle RR. patenti 23 luglio 1836, la Casa di educazione di S. Caterina in Aosta fu dichiarata e costituita in Ente distinto e separato dalle persone delle suore, con diritto di continuare ad esistere anche se e dopo che le suore avessero creduto di abbandonarlo, con facoltà di acquistare donazioni e legati e quanto altro potesse per venirle per qualsiasi modo o titolo, e con la clausola che, qualora le suore di S. Giuseppe ne abbandonassero la direzione e l'amministrazione, questa sarebbe stata oggetto di ulteriori provvedimenti da parte del R. Governo;
Veduto che non esiste alcun atto da cui le suore di S. Giuseppe possano ripetere la loro costituzione in Corpo morale, mentre è certo che il solo Ente legalmente riconosciuto è l'istituto o Casa di educazione fondata nello ex-Convento di S. Caterina in Aosta, alla quale perciò deve ritenersi appartenere tutto che fu ed è in suo possesso, sia che l'acquisto sia stato fatto per mezzo delle suore addette ad essa come singole persone, o per altro mezzo qualsiasi ed a qualunque titolo;
Veduto che il Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto, con deliberazione del 23 gennaio 1868, ritenne la Congregazione delle suore di S. Giuseppe in Aosta non colpita dall'art. 1 della legge 7 luglio 1866, non avendo l'istituto da esse amministrato e diretto natura ecclesiastica, ma fine educativo, ed origine dalla potestà civile con indirizzo a pubblico vantaggio;
Considerato per tutto ciò che si hanno elementi bastevoli per escludere affatto nella Casa di S. Caterina in Aosta i caratteri di Ente ecclesiastico o di privata istituzione, ed anche altrimenti di Opera pia, essendo essa rivolta alla istruzione ed educazione delle fanciulle, senza distinzione alcuna rispetto alla condizione civile e allo stato economico delle famiglie;
Veduto il Nostro decreto del 29 giugno 1883, riguardante gli Educatorii femminili non aventi carattere di Opera pia, d'Ente ecclesiastico o di privata istituzione;
Considerata la necessità di dare alla Casa educativa di Santa Caterina in Aosta un ordinamento profittevole, che, oltre ad essere conforme al fine col quale fu istituita, sia soggetta alle disposizioni tutte delle leggi e regolamenti onde sono governate l'istruzione e l'educazione pubblica nel Regno;
Veduto il parere favorevole emesso dal Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Casa di educazione e d'istruzione che ha sede nell'ex-Convento di Santa Caterina in Aosta è dichiarata Istituto pubblico educativo, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione.