stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 luglio 1883, n. 1503

Che regola il servizio doganale nelle stazioni internazionali sulla linea della ferrovia del Gottardo. (083U1503)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 27-7-1883
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera  esecuzione
alla convenzione conchiusa tra l'Italia e la Svizzera,  e  firmata  a
Berna il 15 dicembre 1882, per regolare il  servizio  dei  rispettivi
uffici doganali e daziari riuniti nelle  stazioni  internazionali  di
Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di  Maccagno  e  di  Pino
sulla strada ferrata del Gottardo, le cui ratifiche furono  scambiate
a Berna il 9 luglio 1883. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Monza, addi' 15 luglio 1883. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Mancini. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Savelli.