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LEGGE 8 luglio 1883, n. 1496

Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane. (083U1496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-9-1883 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la spesa di annue lire 700,000, da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno, in un capitolo intitolato:

Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane.

Questa somma sarà destinata per tre quarte parti a favore dei danneggiati politici delle provincie napoletane, e per un quarto a favore di quelli delle provincie siciliane.