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REGIO DECRETO 29 giugno 1883, n. 1490

Che stabilisce l'indennità da accordarsi agli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri e degli altri corpi dell'esercito incaricati temporaneamente del comando delle compagnie delle guardie di pubblica sicurezza. (083U1490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))