Che stabilisce l'indennità da accordarsi agli ufficiali dell'arma
dei reali carabinieri e degli altri corpi dell'esercito incaricati
temporaneamente del comando delle compagnie delle guardie di pubblica
sicurezza. (083U1490)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1883
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)