stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 luglio 1883, n. 1483

Portante disposizioni per agevolare nei territori danneggiati dalle inondazioni del 1882 il credito alle provincie, comuni, ecc., a mite ragione di interesse. (083U1483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-8-1883 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a concorrere in ragione del due per cento, per un termine non maggiore di 20 anni, al pagamento dell'interesse sulle somme che i Consigli provinciali dei territori danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 deliberino di prendere a prestito e il Governo riconosca indispensabili per riparare ai danni delle inondazioni.

I prestiti potranno essere contratti per conto delle provincie, dei comuni, dei Consorzi idraulici, ed anche per fare mutui a proprietari danneggiati.

La somma dei prestiti non potrà eccedere complessivamente 20 milioni di lire per tutti i territori sopra menzionati.