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LEGGE 8 luglio 1883, n. 1461

Che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità. (083U1461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-7-1883

Art. 1



La disposizione dell'articolo 4, primo capoverso della legge 28 giugno 1871, n. 286 (Serie 2ª), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità, ivi contemplate, cessa di avere effetto, non per la loro indivisibilità da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogni qualvolta i diritti che si hanno sopra di esse, si trasferiscano allo Stato, alle provincie, ai comuni, a istituti od altri Enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare in perpetuo ad uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni.