Che ammette gli ufficiali in aspettativa della marina provenienti da
corpi militari soppressi, a fruire dei vantaggi stabiliti dalle leggi
5 luglio 1882 n. 853 e 854. (083U1356)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1883
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)