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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 966

Modificazioni alla tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-3-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova;
Vista la delibera n. 735 del 12 ottobre 1982, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale e dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;
Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1



A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

a) per il capitale fino a 50 miliardi L. 100 per milione e frazione di milione
b) per il capitale successivo, oltre i 50 miliardi L. 50 per milione e frazione di milione
c) tariffa massima L. 10.000.000



Alle società richiedenti l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale è concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno solare di quotazione, la riduzione del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo anno.
L'ammontare dei diritti, da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato al milione superiore.