stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 957

Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.

nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  16-3-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, con il quale vennero approvate e rese esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Bologna, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1970, n. 152, con il quale sono state modificate le tariffe suddette;
Vista la delibera n. 306 del 30 novembre 1982, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale e dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso in borsa;
Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, è stabilita nella seguente misura:
L. 50.000 (cinquantamila) di diritto fisso annuo;
in più per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale azionario ed, eventualmente, obbligazionario quotato:

fino ad un miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 da 2 a 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da 51 a 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 oltre 100 miliardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6
L'impegno di quotazione è annuale.
L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.