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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1983, n. 820

Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  12-2-1984 al: 30-6-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria;
Ritenuta la necessità di determinare ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico



Sono approvate le allegate tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1983

PERTINI MARTINAZZOLI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1984

Atti di Governo, registro n. 49 foglio n. 1