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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1983, n. 612

Autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere il patrocinio dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-11-1983

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1888, e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1983

PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1983

Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 88