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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1983, n. 315

Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1992)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-7-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Funzioni della Direzione generale


La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) predispone gli studi e gli atti necessari per la determinazione dell'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo e per la emanazione delle direttive per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, allo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
b) elabora la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa;
c) predispone i provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;
d) svolge tutte le attività necessarie per l'esercizio della vigilanza sull'ISVAP e per la richiesta e l'acquisizione del parere della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
e) cura la tenuta degli albi degli agenti e dei mediatori nel settore delle assicurazioni;
f) predispone tutti gli atti necessari per l'esercizio delle attribuzioni demandate da leggi e regolamenti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) esplica tutte le funzioni già da essa esercitate e che non siano state espressamente attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576.