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LEGGE 2 maggio 1983, n. 306

Accettazione ed esecuzione dell'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944.

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Testo in vigore dal: 12-7-1983
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato   ad   accettare
l'accordo relativo al  transito  dei  servizi  aerei  internazionali,
adottato a Chicago il 7 dicembre 1944.