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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1983, n. 254

Regolamento di attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  18-6-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il parere espresso dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo art. 5, si atterrà ai seguenti criteri:
a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto;
b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché della ampiezza del corredo bibliografico.