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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1983, n. 219

Modificazioni al regolamento per la pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  27-5-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è modificato come segue:
"La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca".