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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 12-4-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Area di applicazione

  In  relazione  alla  peculiarita'  dei  doveri  che  distinguono la
condizione  militare  nelle sue varie articolazioni, determinando uno
speciale  stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da
particolari  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica, dalla assoluta e
permanente  disponibilita'  al servizio ed alla mobilita' di lavoro e
di  sede,  dalla  specialita'  della  disciplina,  dalla selettivita'
dell'avanzamento  e  dalla  configurazione  dei  limiti  di  eta', al
personale  militare  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica
compete  un  peculiare  trattamento  economico. In particolare, quale
compenso  per  il  rischio,  per  i  disagi  e per le responsabilita'
connessi  alle  diverse  situazioni di impiego derivanti dal servizio
sono  istituite  le  indennita'  di  impiego  operativo  di  cui alla
presente legge.
  Il  Ministro  della  difesa,  entro  il 31 dicembre di ogni anno, a
partire  dal 1983, e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione
sull'organico  del personale militare in servizio alla predetta data,
ripartito  per  forza  armata,  per  grado  e per posizione di stato,
nonche'  sugli  oneri delle retribuzioni del personale militare, come
sopra ripartito.