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DECRETO-LEGGE 11 marzo 1983, n. 58

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 02 maggio 1983, n. 162 (in G.U. 09/05/1983, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1983)
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Testo in vigore dal: 11-3-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  19  marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla
disciplina  fiscale  dei  prodotti  petroliferi  e  del gas metano, e
successive modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, dei
Ministri   delle   finanze   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  (1)   A   decorrere  dal  14  marzo  1983,  le  aliquote  agevolate
dell'imposta  di  fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di
confine  previste  dalle  lettere  D), punto 3, ed F), punto 1, della
tabella  B  allegata  alla  legge  19 marzo 1973, n. 32, e successive
modificazioni,  rispettivamente,  per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare
come  combustibili,  sono  aumentate  da  L. 6.780 a L. 8.160 e da L.
7.400 a L. 8.748 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
  (2)  Con  la  medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le
aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed
1-d,  della  predetta  tabella B, per gli oli combustibili diversi da
quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi e fluidissimi, sono aumentate,
rispettivamente,  da L. 2.363 a L. 2.767, da L. 2.628 a L. 3.140 e da
L. 7.100 a L. 8.634 per quintale.