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LEGGE 25 febbraio 1983, n. 56

Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-3-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.
Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI FANFANI - PANDOLFI - BODRATO - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA