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REGIO DECRETO 14 dicembre 1882, n. 1113

Contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di commercio del Regno d'Italia. (082U1113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge del 2 aprile 1882, n. 681 (Serie 3ª), colla quale fu approvato il Codice di commercio del Regno d'Italia e fu autorizzato il Governo a fare le disposizioni transitorie ed altre necessarie per la completa attuazione del Codice stesso;
Visto il Nostro decreto del 31 ottobre anno stesso, n. 1602 (Serie 3ª), con cui fu approvato il testo definitivo di quel Codice, e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1883;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la continuazione dell'esercizio del commercio intrapreso dal minore emancipato prima dell'attuazione del nuovo Codice, in virtù di autorizzazione ottenuta e pubblicata secondo le disposizioni delle leggi anteriori, non è necessario l'adempimento di altre formalità.