Presidenza del Consiglio dei Ministri
ITA
ITA
ENG
Normattiva - Il portale della legge vigente
close
Home
current
Il progetto
L'obiettivo
Il coordinamento delle iniziative pubbliche
I caratteri qualificanti del progetto
Obiettivi Raggiunti
Obiettivi Futuri
Collegamenti veloci
Costituzione e Codici
Elenco atti per data di emanazione
Leggi approvate in attesa di pubblicazione
Gazzetta Ufficiale
Open Data
dati.normattiva.it
Legislazione Regionale
Motore federato regionale
Banche dati giuridiche regionali
Guida all'uso
Normattiva
Normattiva regioni
Dichiarazione di accessibilità
FAQ
Utilità
×
In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui
Ricerca semplice
cerca
Ricerca avanzata
Date label
stai visualizzando l'atto
vigente al
Cerca
originario
multivigente
REGIO DECRETO 28 agosto 1882, n. 1018
Concernente un nuovo ordinamento del personale di pubblica sicurezza. (082U1018)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1882
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
(GU n.240 del 13-10-1882)
visualizza atto intero
nascondi
vigente al
13/05/2026
Articoli
Capo I - Impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capo II. - Ammissione agli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Capo III. - Disposizioni per gli ufficiali provenienti dall'esercito, per gli ufficiali e marescialli dell'arma dei Reali carabinieri e per quelli del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi ed a cavallo.
22
23
24
Capo IV. - commissioni esaminatrici.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Capo V. - Consiglio di amministrazione e di disciplina.
37
38
39
40
Capo VI. - Ruoli, anzianità e stati matricolari degli impiegati di pubblica sicurezza.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Capo VII. - Promozioni.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Capo VIII. - Congedi, assenze dall'ufficio, aspettative.
68
69
70
71
72
73
Capo IX. - Traslochi.
74
75
76
Capo X. - Dispensa dal servizio, degradazione e dimissione.
77
78
79
80
Capo XI. Punizioni.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Capo XII. - Reclami al Consiglio di Stato.
95
Capo XIII. - Disposizioni transitorie.
96
Parole cercate:
Presente nei seguenti articoli