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REGIO DECRETO 24 settembre 1882, n. 997

Che costituisce sessioni elettorali con aggregazione di più comuni. (082U0997)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1882
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata nel SO relativo alla GU n. 225 del 26-09-1882.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-10-1882
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, 
 
  Visti gli articoli  47,  alinea,  e  48,  alinea  1°,  della  legge
elettorale politica 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3ª), 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le sezioni elettorali da costituirsi con aggregazione di  comuni  o
frazioni di comuni, e le designazioni dei rispettivi  capoluoghi  ove
debbono riunirsi gli elettori, a senso degli articoli 47 e  48  della
legge elettorale politica 22 gennaio 1882,  numero  593  (Serie  3ª),
sono costituite e stabilite come dalla annessa tabella  che,  firmata
d'ordine  Nostro  dal  predetto  Nostro  Ministro  per   gli   Affari
dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,  formera'  parte
integrante del presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze, addi' 24 settembre 1882. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Depretis. 
 
  Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli. 
 
  --------------- 
  NB. La Tabella sara' stampata in appositi fogli  di  Supplemento  a
questo numero.