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LEGGE 11 novembre 1982, n. 861

Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1989)
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Testo in vigore dal: 23-11-1982
al: 7-2-1989
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  Allo  scopo   di   sopperire   alle   esigenze   di   funzionalita'
dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i
presidenti ed i  procuratori  generali  delle  corti  di  appello,  i
presidenti  dei  tribunali  ed  i   procuratori   della   Repubblica,
nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine  massimo  di  un
quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente  legge,
provvedono con decreto ad assumere per la durata massima di  un  anno
rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata  -  nei  limiti
dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario - autisti non di
ruolo, in deroga alle disposizioni di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.