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LEGGE 29 giugno 1882, n. 830

Reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia militare. (082U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1882 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli ufficiali di complemento, dei quali nella legge per lo ordinamento dell'esercito provengono:

a) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprivano nell'esercito stesso;

b) Dai volontari di un anno i quali al termine dell'anno di volontariato superano i prescritti esami per essere nominati sottotenenti di complemento;

c) Dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente dopo otto anni di servizio sotto le armi, i quali dalla Commissione degli ufficiali superiori del corpo, cui hanno appartenuto, siano stati giudicati meritevoli per condotta ed attitudine intellettuale e personale a coprire il grado di sottotenente di complemento;

d) Dai militari di 1ª categoria i quali, prima del loro arruolamento, abbiano compiuto con successo il primo anno di liceo o d'Istituto tecnico in un Istituto governativo o legalmente pareggiato, oppure provino, mediante esame, di possedere un grado di istruzione generale corrispondente a quelle scuole.

Questi militari possono essere promossi caporali dopo sei mesi di servizio, sergenti dopo altri sei; poscia, trascorsi altri sei mesi, possono essere nominati sottotenenti di complemento, previo esame, cui non sono ammessi che quelli giudicati meritevoli dalla Commissione indicata nel precedente alinea c);

e) Dai giovani laureati in medicina nelle condizioni indicate all'art. 3;

f) Dai veterinari provveduti di regolare diploma, i quali, quando abbiano come militari di 1ª o 2ª categoria ricevuta l'istruzione elementare militare, possono essere nominati sottotenenti veterinari di complemento.