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REGIO DECRETO 11 giugno 1882, n. 810

Che approva il nuovo testo della tabella riguardante il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto di collegio notarile del Regno. (082U0810)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-8-1882
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la tabella del numero e della residenza dei notari del Regno,
approvata col Regio decreto 28 novembre 1875, n. 2803 (Serie 2ª); 
 
  Visti i Nostri decreti 3  aprile  1879,  n.  4816  (Serie  2ª),  1°
gennaio, 22 luglio, 21 settembre e 25  novembre  1880,  numeri  5225,
5558, 5643 e 5733 (Serie 2ª), 15 dicembre 1881, n. 519 (Serie 3ª), 29
gennaio e 30 marzo 1882, numeri 625 e 690 (Serie 3ª), coi quali  alla
tabella  anzidetta  vennero  fatte  le  modificazioni   ed   aggiunte
risultanti dagli elenchi annessi ai decreti medesimi; 
 
  Visti i Nostri decreti 22 e 25 maggio, 1°, 15 e 19 giugno, 3,  6  e
31 luglio, 31 agosto, 2 e 13 ottobre, 20 e 30 novembre e  4  dicembre
1879, numeri 4898, 4899, 4911, 4912, 4922, 4941,  4960,  4961,  5019,
5055, 5103, 5104, 5120, 5155, 5171 e 5180 (Serie 2ª),  coi  quali  ai
termini dell'articolo 3° del testo unico delle  leggi  sul  Notariato
del  25  maggio  1879,  n.  4900  (Serie  2ª),  furono  soppressi   e
rispettivamente aggregati al distretto del capoluogo della  provincia
i distretti notarili di Este, Legnago, Tolmezzo,  Bassano  Vicentino,
Borgotaro, Domodossola, Varallo, Rocca San Casciano,  Busto  Arsizio,
Monza, Pontremoli,  Volterra,  Tempio  Pausania,  Camerino,  Orvieto,
Civitavecchia, Velletri, Pordenone, Conegliano, Portoferraio,  Crema,
Breno, Salo', Pistoia, San  Miniato,  Montepulciano,  Lecco,  Varese,
Pavullo nel Frignano, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere; 
 
  Viste le leggi 7 aprile 1881, n. 142 (Serie 3ª), e 14 maggio  1882,
n. 753 (Serie 3ª), con la prima delle quali i mandamenti di Piadena e
Casalmaggiore vennero aggregati al distretto notarile  di  Cremona  e
con  la  seconda  il  mandamento  di  Montichiari  sul  Chiese  venne
aggregato al distretto notarile di Brescia; 
 
  Viste le modificazioni introdotte dal 1°  gennaio  1876  insino  ad
oggi  nella  circoscrizione  giudiziaria,  sulla  quale,   salve   le
eccezioni fatte  con  le  leggi  7  aprile  1881  e  14  maggio  1882
sovracitate, ha la sua base la circoscrizione notarile. 
 
  Ritenuta la convenienza di procedere alla pubblicazione di un nuovo
testo della summentovata tabella, riveduta e corredata  di  tutte  le
modificazioni occorse; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il numero e la  residenza  dei  notari  per  ciascun  distretto  di
Collegio notarile del Regno, di cui nell'articolo 4 del  prementovato
testo  unico  delle  leggi  sul  Notariato,   sono   determinati   in
conformita'  della  tabella  annessa  al  presente  decreto,  firmata
d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e  Giustizia  e
dei Culti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 giugno 1882. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                       G. Zanardelli. 
 
  Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.