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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1982, n. 770

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1982, n. 924 (in G.U. 22/12/1982, n.350).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1982)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-10-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, in attesa di una più organica disciplina della materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


È prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 nonché nell'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.
Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.