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LEGGE 2 aprile 1882, n. 682

Che modifica l'altra legge del 3 luglio 1871 concernente i magazzini generali. (082U0682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-5-1882 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Nella legge 3 luglio 1871, n. 340 (Serie 2ª), sono introdotte le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è sostituito il seguente:

«Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali, e col consenso della Dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini.

«Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.»

Al secondo comma dell'articolo 6 sono sostituiti i due seguenti:

«Ogni riduzione nelle tariffe dei magazzini generali dovrà essere parimenti pubblicata con le forme anzidette, ma potrà essere posta in atto subito dopo la pubblicazione.

«Le mutazioni che inducono, ecc. (come nel secondo comma attuale).»

All'articolo 14 è sostituito il seguente:

«La prima girata della nota di pegno deve contenere la dichiarazione della somma del credito, per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta con le dette indicazioni sulla fede di deposito colla firma del giratario della nota di pegno stessa.»

Sono soppressi gli articoli 15, 16 e 17.

Nell'articolo 19, alle parole: «fede di credito,» vengono sostituite le parole: «fedi di deposito».

Nell'articolo 20 sono soppresse le parole: «o cessione di beni.»

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

«Però le girate della nota di pegno non sono colpite dalla nullità sancita dall'articolo 555 del Codice di commercio, se non quando sia provato che il giratario di essa conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante.»

All'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

«Sotto la responsabilità del magazzino generale, e sempre quando si tratti di merci omogenee, potrà il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando nel magazzino una somma proporzionata al totale del debito guarentito dalla nota di pegno ed alla quantità della merce estratta.»

All'articolo 31 è sostituito il seguente:

«Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i rispettivi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.»

Nell'articolo 33, primo comma, in luogo delle parole: «lire due,» sono sostituite le altre: «centesimi cinquanta.»

Al secondo comma del medesimo articolo è sostituito il seguente:
«Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.»