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LEGGE 2 aprile 1882, n. 674

Che modifica le leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876 riflettenti le riscossioni delle imposte dirette. (082U0674)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-4-1882 al: 15-12-2009
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Art. 1



Agli articoli 2, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82 delle leggi del 20 aprile 1871, n. 192, e 30 dicembre 1876, num. 3591, (Serie 2ª), sono sostituiti i seguenti:

«Art. 2. I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto Reale riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

I consorzi sono rappresentati dal Collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del comune più popoloso fra gli associati.

Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

10 febbraio - 10 aprile - 10 giugno - 10 agosto - 10 ottobre - 10 dicembre.

Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia trovata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, non si procede se non in caso d'insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune, ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 53.

L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile pel quale la imposta è dovuta, quando anche la proprietà od il possesso siano passati in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato, per una somma corrispondente all'ammontare dello intiero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, da non oltrepassare però la metà del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, poi delle spese, sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.

Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei Depositi e Prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del Codice di procedura civile.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dallo Stato esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo l'espropriazione.

L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della Pretura, o del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto, il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

Il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'articolo 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero.

Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dello avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia all'ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati, e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

Art. 69. Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicare dal Ministro delle Finanze, col regolamento alla presente legge.

Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27 se il pagamento al ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati all'articolo medesimo.»