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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1982, n. 629

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726 (in G.U. 12/10/1982, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  6-9-1982 al: 12-10-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione ed alla lotta contro la delinquenza mafiosa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, può delegare ad un prefetto della Repubblica, che assume il titolo di Alto commissario, poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale.
Con proprio decreto il Ministro dell'interno stabilisce modalità e limiti per l'esercizio della delega e può dettare specifiche disposizioni per l'organizzazione di uffici e servizi presso le prefetture, assegnando il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti.
All'Alto commissario sono attribuiti, per l'esercizio delle sue funzioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati, con la possibilità di avvalersi allo scopo degli organi di polizia tributaria.
A richiesta dell'Alto commissario, le imprese costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto, sono tenute a fornire allo stesso ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari delle azioni o delle quote sociali.
All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-sexies del codice di procedura penale.
L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, quando riguardino fatti comunque connessi ad attività mafiose. L'Alto commissario, di intesa con il Direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, secondo modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma.