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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1982, n. 629

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726 (in G.U. 12/10/1982, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per il coordinamento delle attivita' dirette alla prevenzione ed alla
lotta contro la delinquenza mafiosa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 settembre 1982; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Con decreto del Presidente della  Repubblica  previa  deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un
prefetto della Repubblica puo' essere nominato Alto  commissario  per
il  coordinamento  della  lotta  contro   la   delinquenza   mafiosa.
L'incarico ha durata non  superiore  a  un  triennio  e  puo'  essere
prorogato fino ad ulteriori tre anni. 
  Con proprio  decreto,  il  Ministro  dell'interno,  ai  fini  della
prevenzione e della  lotta  contro  la  delinquenza  mafiosa,  delega
all'Alto  commissario  poteri  di  coordinamento   tra   gli   organi
amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano  nazionale,
stabilendo modalita' e limiti per  l'esercizio  della  delega;  detta
specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli  uffici
e servizi presso le  prefetture,  degli  uffici  posti  alle  dirette
dipendenze dell'Alto  commissario,  assegnando  a  questi  ultimi  il
relativo personale, anche in deroga alle norme  vigenti,  sentite  le
amministrazioni interessate. 
  L'Alto   commissario   trasmette   periodicamente    al    Ministro
dell'interno   relazioni   informative   sull'attivita'   svolta    e
valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso. 
  Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessita'
di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da  parte  della
delinquenza di tipo mafioso, all'Alto  commissario  sono  attribuiti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri  di  accesso  e  di
accertamento presso pubbliche amministrazioni,  enti  pubblici  anche
economici, e i soggetti ((di cui al Titolo I, Capo  I))  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ((e successive  modificazioni))
con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia  tributaria.
((8)) 
  A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali  che
costituite in forma di societa', aggiudicatarie o partecipanti a gare
pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono  tenute  a  fornire
allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico
sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta  utile  ad
individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o
delle quote sociali. 
  Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla  richiesta
di  cui  al  precedente   comma   ovvero   forniscano   notizie   non
corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad
un  anno.  La  condanna  comporta  la  sospensione  dall'albo   degli
appaltatori. 
  Le stazioni  appaltanti  opere  pubbliche  sono  tenute  a  fornire
all'Alto  Commissario,   ove   questi   ne   faccia   richiesta,   le
documentazioni  relative  alle  procedure  di  aggiudicazione  e   ai
contratti di opere eseguite o da eseguire. 
  All'Alto  commissario   spetta   ogni   altro   potere   attribuito
all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  ivi  compreso  il  potere  di
intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-sexies  del  codice
di procedura penale. 
  L'Alto  commissario  e'  destinatario  di  tutte  le  comunicazioni
provenienti  dal  Servizio  per  le  informazioni  e   la   sicurezza
democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo  6,  ultimo  comma,  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare  (SISMI)  quando
riguardino fatti comunque connessi  ad  attivita'  di  tipo  mafioso.
L'Alto  commissario,  d'intesa  con  il  direttore  del  SISDE,  puo'
disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle  strutture
e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite  nel  decreto
di cui al precedente secondo comma. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".