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LEGGE 10 giugno 1982, n. 349

Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  15-6-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
È altresì valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.