stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1982, n. 346

Concessione della bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-6-1982

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Considerata l'opportunità di concedere la bandiera di guerra all'Arma, di fanteria e all'Arma di cavalleria;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria.
La bandiera dell'Arma di fanteria sarà custodita presso la Scuola di fanteria e quella dell'Arma di cavalleria presso la Scuola truppe corazzate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1982

PERTINI LAGORIO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1982

Registro n. 17 Difesa, foglio n. 203