stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1982, n. 307

Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-12-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto di San Daniele del Friuli;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1982;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità; Decreta:

Art. 1


Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 luglio 1970, n. 507; per "organismo abilitato" si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) di Udine ovvero, in sua sostituzione, qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell'art. 7 della legge; per "produzione tutelata" si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine prosciutto di San Daniele o San Daniele del Friuli.